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Scopri cosa fanno le Camere di commercio Miste per l'imprenditore che vuole portare la propria attività all'estero!

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Lunedi,2 Maggio 2011

Missione Imprenditoriale in Repubblica Dominicana (28 maggio-04 giugno 2011) Maggiori dettagli sul sito della www.ccird.it

Eventi

Venerdi, 13 Maggio 2011

Italiani all'Estero, Italia e Repubblica Dominicana piu vicine
Conferenza sul Tema "energia e ambiente", promossa dalla sociazione parlamentare Italia-R.D.
Sen. Giorgio Bornacin.

Camera di Commercio Italia - Repubblica Dominicana

Denominazione - Scopi - Sedi

ARTICOLO 1
Costituzione:

E’ costituita in Italia la “CAMERA DI COMMERCIO ITALIA – REPUBBLICA DOMINICANA”(C.C.I-RD) di seguito denominata “Camera” con sede legale ed operativa in Lucca – Corte dellaCampana n°10.
La Camera è iscritta al n° 41 dell’Albo delle Camere di Commercio Italo-Estere ed Estere in Italia di cui all’articolo 22 comma 1 Legge

29 Dicembre 1993 n° 580.

La durata della Camera è fissata al 30/01/2057

ARTICOLO 2
Scopi Associativi:
La Camera è un’associazione e non persegue finalità di lucro.

Scopo della sua attività è quello di favorire e contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra l’Italia e la Repubblica Dominicana. Per il raggiungimento di tali finalità, la Camera svolgerà un’impegnativa attività per:

1) contribuire allo sviluppo dei rapporti commerciali, industriali, agricoli e finanziari tra l’Italia e la Repubblica Dominicana, nonché all’incremento della collaborazione tecnica fra i due Paesi, nonché intraprendere, organizzare, patrocinare e favorire ogni attività di carattere culturale, sociale e scientifica, volta ad approfondire la conoscenza reciproca ed a stabilire legami di amicizia tra l’Italia e la Repubblica Dominicana .

2) Raccogliere, fornire mediante circolari, pubblicazioni o altri mezzi divulgativi agli ambienti interessati e in modo particolare ai propri soci:
a) notizie e dati comunque riguardanti l’attività economica e lo sviluppo dei due Paesi;
b) informazioni sulle leggi e sulle norme che regolano gli scambi fra i due Paesi;
c) notizie sulla legislazione commerciale, industriale ed amministrativa di interesse per gli operatori;
d) informazioni circa le disposizioni valutarie e le disposizioni che regolano i trasporti ed il turismo.

3) Studiare l’andamento delle rispettive attività produttive mettendone in evidenza le possibilità di mercato, orientare il moto espansivo delle relazioni commerciali ed industriali.

4) Offrire la sua collaborazione agli enti governativi ed alle pubbliche amministrazioni dei due Paesi per la promozione di norme e provvedimenti che interessino gli scambi fra l’Italia e la Repubblica Dominicana.

5) Agevolare la composizione di controversie di carattere economico insorgenti fra gli operatori sempre e quando derivino da operazioni commerciali fra i due Paesi; nonché di costituire allo scopo, su richiesta delle parti interessate, collegi arbitrali o peritali.

6) Organizzare riunioni, conferenze ed altre manifestazioni; promuovere studi e ricerche di mercato, stimolare la partecipazione degli operatori economici a fiere ed esposizioni, organizzare missioni di operatori da e per la Repubblica Dominicana, sviluppare ogni altra
azione tesa ad incrementare le relazioni economiche italo-dominicane, diffondere la conoscenza reciproca delle caratteristiche dei settori industriale, agricolo, commerciale e turistico, favorire il trasferimento di tecnologie e lo scambio di beni e servizi, promuovere la costituzione di società miste.

7) Sottoporre alle autorità competenti e, in particolare alle autorità diplomatiche e consolari dei Paesi interessati, iniziative che possano favorire lo sviluppo delle relazioni economiche tra l’Italia e la Repubblica Dominicana.

ARTICOLO 3
Istituzione di Sedi operative secondarie
La Camera può autorizzare l’apertura o la chiusura di Uffici di Rappresentanza e/o di Sedi Operative Secondarie su base territoriale in Italia e all’estero. Le spese di conduzione di tali Sedi potranno essere a carico della Camera entro i limiti dei fondi eventualmente assegnati a tale scopo dal Consiglio Direttivo. Il Presidente, informandone preventivamente il Consiglio Direttivo, può
nominare uno dei Consiglieri residenti in detta zona quale Responsabile d’Area e affidargli la gestione dell’Ufficio di Rappresentanza e/o della Sede Operativa secondaria.
Tale carica sarà puramente onoraria e la Camera potrà eventualmente rifondere al delegato solamente le spese preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute nell’interesse della Camera e appropriamente giustificate e documentate.